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Decreto Presidente Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
(in SO alla GU 17 aprile 1982, n. 105)

Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento

 

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982 sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

emana il seguente decreto:

Capo I.

Art. 1.

Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università.
Presso le Università possono essere costituite:

a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici e professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;
b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;
c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Art. 2. - 15
[omissis]

Capo IV
Corsi di perfezionamento

Art. 16.
Istituzione

Le Università, per le finalità indicate nel precedente art. 1,lettera c), possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi.

Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario.

Il corso è attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltà interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione.

Art. 17.
Organizzazione dei corsi

Le facoltà interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione didattica di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso.

Al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il consiglio di corso, composto da tutti i docenti interessati al corso stesso. Il consiglio elegge il direttore tenuto conto del disposto di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica.

L'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli articoli 10 e 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Capo V
Norme transitorie e finali

Art. 18.
Adeguamento al nuovo ordinamento
[omissis]

Art. 19.
Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento
[omissis]

Art. 20.
Borse di studio
[omissis]

Art. 21.
Norme di abrogazione

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.


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