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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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PROTOCOLLO D’INTESA GOVERNO-SINDACATI

Il Governo e le sottoscritte organizzazioni sindacali, all’esito di un proficuo confronto, hanno concordato quanto segue:

1. La stagione negoziale 2002-2005 per il personale delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, e 3, co.1, del d.lgs. 165/2001, dovrà confermare integralmente i contenuti del protocollo Governo-Sindacati sulla politica dei redditi del 23/7/1993, l’impianto contrattuale, nonché il sistema di relazioni sindacali complessivamente definito con il decreto legislativo 165/2001 e con i CCNL.

2. Per quanto, inoltre, concerne gli obiettivi della stagione negoziale 2002-2003, le Parti concordano sulla necessità di difendere, secondo i criteri richiamati al punto 1, il potere d’acquisto delle retribuzioni con il contratto nazionale e sull’opportunità di destinare, con i criteri definiti dai CCNL, una quota delle risorse finanziarie all’incentivazione dell’efficienza del servizio e della produttività.

3. Le Parti riaffermano lo spirito e i contenuti delle riforme che, attraverso la "contrattazione" dei rapporti di lavoro, l’introduzione di logiche e criteri condivisi nei contratti basati sulla responsabilità e l’efficacia del funzionamento delle amministrazioni pubbliche, la distinzione tra funzioni di indirizzo degli organi politici e funzioni di amministrazione concreta e di gestione dei dirigenti hanno mirato a promuovere una maggiore efficienza, economicità ed efficacia delle pubbliche amministrazioni.
In tale spirito, le Parti riaffermano il carattere centrale e irrinunciabile di una chiara ripartizione di ambiti tra legge e atti pubblicistici, da un lato, e contrattazione collettiva e sistema di relazioni sindacali, integrato da altre forme di partecipazione sindacale, dall’altro lato, secondo le linee generali che si sono consolidate con il d.lgs. 165 e con i contratti collettivi.
Coerentemente con quanto sottolineato al punto 3, il Governo si impegna a conformare la propria attività al rispetto di quanto previsto dall’art. 2, c. 2, del d.lgs. 165/2001, attualmente in vigore, che afferma la prevalenza della contrattazione rispetto alle disposizioni di legge, fatte salve le riserve di legge stabilite dallo stesso decreto legislativo. Pertanto, il Governo si impegna, anche nel rapporto con il Parlamento, ad evitare che si producano interventi in ambiti di competenza della contrattazione. L’impegno ribadito con il presente protocollo sarà altresì sottolineato per quanto concerne il Governo, in una direttiva del Presidente del Consiglio a tutti i Ministri da formalizzare con apposito atto da rendere pubblico nelle forme di rito.

4. In particolare, e per le prospettive immediate, il Governo si impegna a perseguire il sopra detto criterio di riparto degli ambiti di competenza legislativa e contrattuale dell’ulteriore corso dell’iter legislativo del disegno di legge di riforma della dirigenza statale, modificando quanto in quel disegno di legge confligge con ciò che è contenuto nel presente protocollo ed in particolare confermando pienamente il ruolo ed i contenuti del contratto collettivo vigente nei vari aspetti di garanzia per le due fasce. Le parti concordano, ferme restando le attuali norme sulla rappresentanza, che la disciplina dell’area della vicedirigenza e di quella dei professionisti e ogni altra iniziativa riguardante gli inquadramenti del personale sono di competenza della contrattazione. I relativi fondi dovranno essere aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i rinnovi contrattuali. Il Governo valuterà, altresì, i possibili correttivi e le integrazioni del citato d.d.l., per sostituire l’attuale previsione normativa – secondo cui la nuova disciplina trova applicazione per i dirigenti non titolari di funzioni dirigenziali generali, previa verifica dei risultati conseguiti – con una facoltà di avvicendamento, sia nell’ambito di funzioni "di line" che "di staff", con la conseguente applicazione delle procedure contrattuali all’uopo previste.

5. In sede di discussione in Parlamento del collegato ordinamentale, coerentemente con quanto affermato ai punti 3 e 4, il Governo presenterà proposte, come richieste dalle OO.SS., finalizzate a ricondurre alla contrattazione il rapporto di lavoro del personale dei Beni Culturali di cui all’art. 33 della legge finanziaria 2002. Per quanto riguarda il trattamento del personale infermieristico, il Governo ribadisce che tale ambito costituisce applicazione del già richiamato principio contenuto nel citato art. 2, co. 2, d.lgs. 165.
Per quanto concerne il personale dipendente degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il Governo si impegna a presentare un apposito emendamento soppressivo relativo all’A.C. n. 2122-bis, volto a espungere dall’art.24, comma 1, lett. c, le parole "con contestuale passaggio al rapporto di lavoro privato"

6. In relazione agli interventi normativi sulla razionalizzazione e la riforma degli enti pubblici di cui all’art. 28 della legge finanziaria 2002, tenendo conto dell’esigenza di perseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incremento dell’efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, il Governo riconosce l’importanza di valutare adeguatamente, fermo l’interesse della generalità dei cittadini alle migliori e più economiche modalità di erogazione dei servizi, anche gli interessi dei lavoratori dipendenti degli enti coinvolti dai mutamenti in questione a salvaguardia dei livelli occupazionali. A tal fine il Governo, preventivamente all’adozione dei relativi provvedimenti, attiverà entro 30 giorni un tavolo di permanente confronto con le OO.SS., finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza, di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l’impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale.
Per quanto riguarda l’attuazione dell’art. 29 della finanziaria, il tavolo permanente avrà ad oggetto l’esame dei criteri generali e attuativi relativi alle conseguenti ricadute occupazionali.
Il Governo, tramite il Ministro per la Funzione Pubblica, promuoverà accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi occupazionali.

7. In riferimento al processo di riforme in atto nella scuola, il Governo, per il tramite del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, attiverà, altresì, un tavolo permanente di confronto sui seguenti punti: organici, sia del personale docente che A.T.A.; piano pluriennale di investimento; tutti gli aspetti di applicazione della riforma che hanno ricadute sul personale e sull’organizzazione del lavoro.

8. In relazione agli interventi normativi relativi alla delega per la riforma dell’organizzazione del Governo, nonché di enti pubblici, il Governo si impegna ad attivare un tavolo di confronto con i sindacati per quanto concerne i provvedimenti di attuazione aventi riflessi sull’organizzazione delle strutture delle amministrazioni e degli enti interessati ai processi di riordino, fusione o soppressione. Per quanto riguarda le ricadute sul personale conseguenti a questi ultimi processi di riordino si attivano le procedure di cui al punto 6.

9. Per quanto concerne la materia previdenziale, il Governo, modificando in tale senso il contenuto della delega e ferme restando le valutazioni più generali sui contenuti manifestate dalle OO.SS., garantirà che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in armonia con il settore privato, siano contestualmente estesi, nel rispetto della specificità dei settori da valutare in un apposito tavolo tecnico, i seguenti criteri: lo smobilizzo del rateo annuale di TFR; il superamento del divieto di cumulo.

10. In tema di controllo dei costi della contrattazione integrativa, il Governo promuoverà, in relazione alla stesura dell’art. 40-bis, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (introdotto dall’art. 17 della legge finanziaria 2002) una soluzione modificativa, preferibilmente nell’ambito del d.d.l. collegato ordinamentale, volta a contemperare il principio dell’autonomia del contratto e, quindi, anche dei contratti integrativi con il principio, anch’esso indisponibile, della compatibilità dei contratti con i vincoli di bilancio dei quali sono responsabili le singole amministrazioni.

11. Il Governo si impegna a rideterminare le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali e per gli adeguamenti retributivi indicati dalla legge finanziaria per l’anno in corso, allo scopo di attribuire incrementi retributivi medi complessivi, di comparto, del 5,56%. Le risorse aggiuntive dovranno in ogni caso essere prevalentemente destinate alla incentivazione della produttività dei dipendenti.

12 ll Governo si impegna ad avviare immediatamente le trattative per il rinnovo del CCNL per il personale statale contrattualizzato e degli accordi sindacali per il personale non contrattualizzato relativi al quadriennio 2002-2005 definendo, con la massima tempestività, i necessari atti di indirizzo all’ARAN, nei contenuti sia economici che normativi, e promuovendo, per quanto di competenza e in armonia con il presente protocollo, le corrispondenti iniziative dei comitati di settore per il personale non statale e i necessari interventi per il personale non contrattualizzato.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Per effetto della rideterminazione delle risorse contrattuali di cui al protocollo del 4 febbraio 2002, si renderà possibile riconoscere al personale contrattualizzato dei Ministeri un beneficio medio di 195.000 lorde mensili.

Roma, 4 febbraio 2002


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