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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Decreto ex art: 28 Statuto dei Lavoratori

Ricorso promosso da

CUB SCUOLA - UIL SCUOLA,  provincia di Como, in persona dei loro legali rappresentanti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cinzia Miani, con studio in Como - Via Dante, 37  - rappresentati e difesi - giusto mandato a margine, dall'Avv. Pietro Marzano e dalI'Avv. Riccardo Paparella del Foro di Napoli.

Nei confronti di

ISTITUTO TECNICO COMMMERClALE "Caio Plinio Secondo" In persona del dott. Antonio Di Martino, legale rappresentante - domic. presso l'ITC Caio Plinio Secondo" -Via Italia Libera, 1 - Como

FATTO

Con ricorso, depositato in data 8.10.2003, i sindacati dei lavoratori della scuola, Cub - scuola e Uil scuola della provincia di Como, proponevano ricorso ex art. 28 L.300 del 1970.

Lamentavano che il preside dell'Istituto Tecnico Commerciale "Caio Plinio II", teneva nei loro confronti comportamenti antisindacali. In particolare, il dirigente scolastico ometteva di indire incontri con i sindacati per discutere questioni, che il contratto integrativo della scuola affidava alla contrattazione.

In effetti, il contratto integrativo d'Istituto, agli artt. 3 e segg., imponeva al dirigente scolastico di fornire informazione preventiva e di convocare le RSU per numerosi temi: fornazione delle classi, determinazione degli organici dell'Istituto, modalità d'impiego del personale docente, nonché del personale ATA (bidelli), uso del fondo d'Istituto,  sicurezza nel luogo di lavoro, fruizione dei permessi di aggiornamento, uso dei servizi sociali.

I ricorrenti chiedevano, pertanto, che fosse imposto al Preside Antonio Di Martino la cessazione del comportamento antisindacale e il rispetto del CCNL - scuola e del relativo contratto integrativo.

All'udienza del 13.10.2003, il Giudice invitava le parti a chiarire il collegamento tra i CCNL invocati e le norme di legge vigenti su tuffi i temi proposti in ricorso.

Veniva, pertanto, concesso termine per depositare note difensive. Ivi, la difesa dei sindacati evidenziava che il decreto 165/2001 aveva introdotto la contrattazione collettiva del 2001, nel pubblico impiego con conseguente superamento norme di legge.

Il   dirigente del Caio Plinio evidenziava che aveva tentato all'inizio dell'anno scolastico, di organizzare una riunione con i sindacati, i quali  avevano declinato l'invito. Peraltro, alcuni degli argomenti  pretesi nella contrattazione  erano di esclusiva competenza del preside, senza necessità di incontri con le RSU. All'udienza del 31.10.2003, le parti concludevano come da verbale in atti.

MOTIVAZIONE

I - La riunione proposta del 4 ottobre 2003

I temi indicati dai sindacati, come campo di violazione comportamentale da parte del preside Antonio Di Martino, possono dividersi in tre categorie. Un primo fascio di argomenti, riguarda la contrattazione collettiva. Pertanto, il preside aveva l'obbligo  giuridico di convocare le RSU per sentire la loro opinione.

Il professor Di Martino avrebbe dovuto ascoltare il parere delle RSU prima di decidere. Il principale di questa classe di argomenti è quello che prevede l'uso del fondo scolastico per alcuni compensi. Tuttavia, è nel dibattimento, è risultato che il dirigente aveva convocato all'inizio dell'anno scolastico le RSU con la seguente lettera: "Spett. PSU- Sede e p.c.

Spett. Segreteria Provinciale SNALS - Como - Spett Segreteria Provinciale CGIL Como - Spett Segreteria Provinciale CISL - Como - Spett. Segreteria provinciale UIL - Como

                Oggetto:     Contratto Integrativo d'istituto anno scolastico 2003/2004.

Ai sensi delle normative vigenti, la RSU di questo Istituto è convocata Martedì 14.10.03 alle ore 14,30 per l'avvio della contrattazione in oggetto.

Le Segreterie Provinciali, cui la presente è inviata per conoscenza, sono invitate a partecipare alla riunione- Distinti saluti - Como, 4 ottobre 2003 -ilì dirigente prof Antonio Di Martino" (alleg. 7 mem.)

La riunione non potè tenersi per indisponibilità di una sindacalista, la prof. Mocerino Rosa Maria magna pars della doglianza giuridica. Essa stesso lo ha ammesso: "Di Martino ci ha convocato per il 26 ottobre; io avevo un impegno e chiesi di anticipare e lo stesso mi disse che non era possibile (pag. 10 v.u.).

Orbene, non si può far carico al preside che i temi posti all'attenzione della contrattazione collettiva, non siano stati discussi. In effetti, Di Martino aveva fatto quanto era in suo potere per avere un incontro con tutti i sindacati. E fu proprio il principale esponente di uno dei  sindacati protestatari a declinare l'invito. Nemo culpam suam alligans audiatur

E evidente che l'incontro per discutere del fondo d'istituto e degli altri temi connessi non si tenne per l'indisponibilità del rappresentante del sindacato, ora ricorrente. Anche gli altri sindacati, compresi quelli non protestatari Snals, CgiI e Cisl, dovettero rinunciare all'incontro  perché la professoressa Mocerino aveva un altro impegno. Di certo, non incombeva al preside fissare una nuova data perché una sindacalista, quel giorno era impegnata.

Ne consegue  che  per il primo fascio di argomenti  da discutere la responsabilità non è del convenuto;  il quale, dunque, va assolto da  ogni accusa.

2 - Contrattazione

Le argomentazioni esposte nel paragrafo precedente sarebbero sufficienti ad escludere il fumus boni iuris del provvedimento invocato. Invero, se i sindacati ricorrenti avessero accolto l'invito all'incontro del 14.10.2003, è probabile che tutti i temi in esame sarebbero stati esaminati congiuntamente.

Un secondo fascio di doglianze non può essere accolto anche per un'altra ragione.

Le RSU hanno stipulato un accordo integrativo con il preside dell'lstituto. Non con gli organi collegiali della scuola. Pertanto, le competenze proprie di alcuni organi collegiali che i sindacati pretendono discutere, non sono stati affatto ammessi alla contrattazione sindacale.

In particolare, i ricorrenti esigono la mancata discussione sulla formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione dei docenti. Eppure, l'art. 10 DLL 16.4.94 n. 297 recita:  Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse  dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione,  di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi".

Inoltre, l'art. 7 dello stesso provvedimento stabilisce: Il collegio dei docenti. . .b) formula proposte al direttore  didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati al consiglio di circolo o d'istituto".

Come si vede, le proposte circa l'orario delle lezioni, la formazione delle classi e l'impiego dei docenti nelle classi spetta al consiglio d'istituto e al collegio dei docenti. Non alle RSU. I sindacati non hanno stipulato  nessun contratto collettivo con il consiglio d'istituto e con il collegio dei docenti. Eppure, il consiglio d'Istituto e il collegio dei docenti sono organi collegiali con propria autonomia giuridica derivante dalla loro rilevanza esterna alla scuola.

Il consiglio d'istituto e il collegio dei docenti  non hanno mai rinunciato alla propria competenza amministrativa circa l'orario, la formazione delle classi e l'impiego dei docenti, nel "Caio Plinio".

Ne consegue che la pretesa delle  RSU su tali argomenti è inammissibile, giacché i titolari dei diritti pretesi dai ricorrenti, non si sono impegnati con l'accordo integrativo; il quale costituisce l'unica leva giuridica dei ricorrenti.

Argomento analogo concerne il personale ATA. Le RSU esigono che il preside discutesse con loro, in base al contratto integrativo della gestione del personale ATA. Per contro, l'art. 549 del TU 297/94 recita: "Presso ogni ufficiò scolastico è istituito   un  consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.TA. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi".

Anche in questo caso esiste uno specifico organo collegiale deputato alla gestione dei bidelli e del personale amministrativo, il Consiglio Amministrativo Provinciale costituito presso ogni istituto. Pertanto, incombeva al Consiglio amministrativo provinciale presso il "Caio Plinio" la gestione del personale ATA. Tale organo,  non si era mai impegnato con le RSU a discutere con esse le proposte gestionali.

Ne consegue che tutte le pretese dei ricorrenti circa compiti assegnati ad organi  collegiali estranei alla trattativa vanno rigettati. Le relative norme contrattuali sono conseguentemente nulle, perché contrarie alla legge.

3 - Competenza esclusiva del Preside

Un gruppo di pretese concerne i compiti che la legge attribuisce direttamente ed esclusivamente al dirigente scolastico. Questa riserva esclusiva non può essere oggetto di contrattazione. Peraltro, occorre focalizzare il concetto di contrattazione sindacale. Non si tratta certo di una decisione consensuale tra dirigenza e sindacati. Infatti, la responsabilità della gestione spetta al dirigente, il quale, solo ne sopporta le conseguenze giuridiche eventualmente negative.

La contrattazione ha, quindi, una funzione di parere preventivo di natura obbligatoria, ma non vincolante. Il preside deve  ascoltare l'opinione  dei sindacati, ma non è tenuto a seguirne l'opinione. La contrattazione acquista, quindi, il profilo giuridico amministrativo di parere obbligatorio e, dunque, non facoltativo, nè vincolante. Per contro, i contratti collettivi sono negozi giuridici bilaterali di natura privatistica, giammai possono incidere, o a fortiori modificare i regolamenti, la legge o la Costituzione.

In effetti, l'art. i delle Preleggi, tuttora vigente nell'ordinamento, stabilisce la gerarchia delle fonti  giuridiche: 1°) Costituzione;  2°) leggi; 3°) regolanti amministrativi; 4°) contratti collettivi; 5°) usi.

Questa norma fondamentale non è stata mai abrogata nè dalla Corte Costituzione, nè dalle leggi successive.

L'art. 25 del DLL 165/2001, poi, stabilisce le competenze esclusive del dirigente scolastico: " Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziaria e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed    è il titolare delle relazioni sindacali.. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale"

Non è previsto alcun parere obbligatorio, alias contrattazione con i sindacati nelle materie indicate dalla norma. L'art. 2 comma 2 dello stesso decreto stabilisce:   eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi, e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario"

Come si vede, anche il provvedimento che "privatizza " l'impiego pubblico, mantiene fisso il principio della gerarchia  delle fonti. La conseguenza e evidente, una facoltà gestionale attribuita al preside non può essere menomata, ridotta, sminuita, condizionata da una parere obbligatorio preventivo non indicato dalla legge.

Se il contratto integrativo  ha inteso ridurre  l'autonomia discrezionale del preside con contrattazioni non previste specificamente, esso è inefficace. Pertanto, i criteri di nomina dei collaboratori, da parte del preside, non sono sottoposti a contrattazione nella misura in cui rientrano tra i poteri discrezionali del preside, stabiliti dall'art. 25 citato.

E opportuno ed è prudente che il preside, anche per i campi di sua esclusiva competenza, consulti i sindacati. Ciò giova senz'altro alla sinergia operativa tra direzione e docenti. Tuttavia, tale esigenza viene espletata dal dirigente, non come obbligo giuridico; bensì come consigliabile accorgimento manageriale. In diritto, le pretese attrici non possono essere accolte.

Poiché ricorrono giustificati motivi, si dispone la totale compensazione delle spese processuali.

PQM

Rigetta l'istanza e compensa le spese.

Como,  5.11.2003

Il Giudice
Dott. Beniamino Fargnoli


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